1. È fatto divieto su tutto il territorio nazionale di fabbricare, formulare, trasportare, detenere, commercializzare per l'uso, vendere nonché cedere a qualsiasi titolo, anche a Paesi terzi, sostanze chimiche impiegabili in agricoltura come prodotti fitosanitari non registrate secondo le disposizioni della presente legge.
2. Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi si applica altresì ad ogni prodotto fitosanitario per il quale è disposta cautelativamente l'interdizione all'uso o al commercio nel territorio nazionale.