Art. 2.
(Obbligo di autorizzazione).

      1. È fatto divieto su tutto il territorio nazionale di fabbricare, formulare, trasportare, detenere, commercializzare per l'uso, vendere nonché cedere a qualsiasi titolo, anche a Paesi terzi, sostanze chimiche impiegabili in agricoltura come prodotti fitosanitari non registrate secondo le disposizioni della presente legge.
      2. Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi si applica altresì ad ogni prodotto fitosanitario per il quale è disposta cautelativamente l'interdizione all'uso o al commercio nel territorio nazionale.

 

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